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Statuto
Scritto da Redazione   
giovedì 06 settembre 2007

 

 

 

Art 1.
E’ costituita un’associazione prettamente apolitica denominata: Area 31 con Sede Legale in Corso Antony 2/b a Collegno (TORINO).


Art 2.
L’Area 31 non ha fini di lucro e si divide principalmente in due organizzazioni distinte:

a.  Il Club GHoST, che si propone come organo principale di gestione, di controllo e di divulgazione delle informazioni.
b.  Il Phantom Club, che si propone come organo esecutivo di organizzazione dei materiali e programmazione dei mezzi di divulgazione.

Entrambe le entità sono accomunate dai seguenti interessi e finalità:

a. Raccogliere, promuovere e divulgare le opere degli artisti sconosciuti a tutti i livelli (cinema, letteratura, musica, ecc.).

b. Raccogliere informazioni, e la divulgazione delle stesse, riguardanti i generi: fantascienza, horror, thriller, fantasy e mistero nelle sue forme più comuni quali il cinema e la letteratura nonché occuparsi di temi più generali quali l’underground, lo svago multimediale, il cinema indipendente, la telefonia mobile, le arti e culture alternative, i giochi, l’astronomia, l’informatica, eccetera.
c.  Accomunare sotto un’unica organizzazione tutti gli appassionati delle tematiche trattate e fornire loro materiale per approfondire le proprie conoscenze.
d.  Organizzare e promuovere riunioni od incontri regionali, nazionali ed internazionali, nell’ambito di una fattiva collaborazione con altre associazioni aventi scopi e tematiche simili.
e.  Dare la possibilità a tutti i soci di incontrarsi, scambiarsi informazioni e condividere momenti di ricreazione comune.
f.  Archiviare e favorire la diffusione di fanzine, racconti e romanzi amatoriali scritti da persone amanti dei generi sopra descritti.
g.  Organizzare incontri e visite in luoghi del nostro paese notoriamente “misteriosi”.
h.  Dare la possibilità a tutti i soci sparsi per l’Italia di condividere le nostre informazioni e le nostre attività attraverso internet e il nostro sito principale
http://www.area31.it/


Art 3.
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a.  Quote associative
b.  Contributi di enti pubblici e privati
c.  Eventuali erogazioni
d.  Proventi di manifestazioni organizzate a beneficio del Club


Art 4.
Il patrimonio del Club è costituito da:
a.  Beni mobili ed immobili provenienti da donazioni e lasciti
b.  Beni mobili ed immobili provenienti dalle entrate elencate all’Art. 3.


Art 5.
Il patrimonio del Club deve essere destinato esclusivamente alle finalità per le quali il Club è stato costituito.


Art 6.
I Soci si distinguono in:
a.  Soci fondatori, che sono coloro che hanno provveduto alla costituzione del Club ed alla stipulazione dell’atto costitutivo.
b.  Soci ordinari, che sono coloro che vengono ammessi al Club previa versamento della quota associativa e che mostrano un interesse per le tematiche trattate
c.  Soci sostenitori, che sono coloro che hanno le stesse caratteristiche dei soci ordinari ma che, per una passione particolare alle attività del Club, vogliono contribuire con un esborso maggiore rispetto agli altri al fine di sostenere maggiormente le spese del Club
d.  Soci familiari, che sono coloro che, facenti parte dello stesso nucleo familiare dei Soci ordinari e dei Soci sostenitori, non sono particolarmente interessate alle tematiche trattate ma si presentano come accompagnatori dei suddetti soci e vengono ammessi con il pagamento di una quota annuale ridotta.
e. Soci onorari, che sono coloro che vengono nominati dal Consiglio Direttivo per particolari meriti acquisiti.


Art 7.
I Soci che contribuiscono in maniera straordinaria ad incrementare le entrate ed il patrimonio del Club acquisiscono, nell’ambito della loro categoria, la qualifica di Soci Sostenitori.


Art 8.
I Soci Fondatori, Ordinari e Familiari hanno diritto di:
a.  Ricevere la tessera d’iscrizione
b.  Frequentare il Club
c.  Partecipare alle assemblee ordinarie ed alle assemblee straordinarie con diritto di discussione e di voto
d.  Partecipare alle elezioni secondo gli articoli 33-34-35-36 e presentarsi candidati per il Consiglio Direttivo e per il Consiglio dei Revisori, a condizione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età
e.  Partecipare a conferenze ed altre attività didattiche
f.  Ricevere informazioni ed eventuali pubblicazioni inerenti le attività del Club
g.  Usufruire dei beni che fanno parte del patrimonio del Club in conformità al regolamento interno
h.  Ottenere l’accesso completo e senza restrizioni al portale
http://www.area31.it/
i. Usufruire dei servizi on-line erogati dagli organi Club GHoST (
http://www.clubghost.org/) e Phantom Club (http://www.phantomclub.org/).


Art 9.
I Soci onorari hanno i diritti contemplati ai punti a-b-c (con esclusione di voto)-e-f dell’Art. 8.


Art 10.
I Soci sostenitori hanno diritto all’ingresso gratuito nelle serate in cui è previsto il pagamento di una quota contributiva.


Art 11.
I doveri dei Soci sono:
a.  Rispettare lo Statuto del Club
b.  Osservare e comportarsi secondo il regolamento interno
c.  Essere in regola con la quota annua deliberata dal Consiglio Direttivo


Art 12.
L’organico del Club è formato da:
a.  Assemblea dei Soci
b.  Consiglio Direttivo
c.  Collegio dei Revisori


Art 13.
L’Assemblea dei Soci è costituita dai Soci ordinari, sostenitori, familiari e fondatori.xx


Art 14.
L’Assemblea dei Soci delibera in merito ai bilanci consuntivi e preventivi; propone e convalida le attività del Club; elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori; propone e delibera le modifiche al presente Statuto e delibera, eventualmente, lo scioglimento del Club.


Art 15.
Il Consiglio Direttivo è costituito dai Soci eletti secondo le modalità riportate negli Articoli 33-34-35-36. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a. Proporre all’ assemblea dei Soci i bilanci preventivi e consuntivi dopo l’approvazione del Collegio dei Revisori
b. Programmare l’attività del Club e delegare, se necessario, uno o più Soci per organizzare, incrementare e migliorare tale attività
c. Stabilire la data delle assemblee ordinarie, delle assemblee straordinarie e dell’assemblea annuale
d. Eleggere le cariche associative tra i suoi membri


Art 16.
Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri quando il numero degli iscritti al Club non supera i 150 Soci. E’ facoltà dell’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, di portare ad undici i membri del Consiglio stesso quando il numero dei Soci è superiore a 200. A chiarimento si specifica che tale facoltà può essere esercitata alla scadenza del mandato oppure durante il mandato stesso (durata tre anni) con l’inserimento dei primi non eletti della lista candidati. Se non esiste tale possibilità l’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, procederà alla nomina di Soci ritenuti idonei per tale responsabilità. Se il numero di Soci è inferiore a cinquanta, tutto il sistema organizzativo non ha motivo di esistere e tutte le decisioni organizzative sono a carico dei Soci fondatori o di pochi Soci eletti dal Consiglio Direttivo (vedi Art. 39).


Art 17.
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Segretario Economo ed il Segretario del Direttivo. Tutti i membri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.


Art 18.
Il Presidente rappresenta legalmente il Club di fronte a terzi ed in giudizio. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento; a sua volta può essere sostituito dal Consigliere più anziano di iscrizione al Club e, in caso di parità di iscrizione, dal Consigliere più anziano di età.


Art 19.
Il Segretario è responsabile della segreteria del Club. Il Segretario Economo è responsabile della contabilità e della cassa del Club. Il Segretario del Direttivo è responsabile del coordinamento e della segreteria del Consiglio Direttivo.


Art 20.
Si demanda al Regolamento Interno una più dettagliata definizione delle mansioni ed incarichi per quanto riguarda le cariche riportate dall’Art. 19.


Art 21.
I Consiglieri svolgono attività responsabilizzante su incarico del Consiglio Direttivo.


Art 22.
Nel caso di mancanza di un membro del Consiglio Direttivo, per dimissioni o altri motivi, si provvederà alla sostituzione con il primo non eletto della lista. Esaurita la possibilità di sostituzione con candidati in lista, il Consiglio Direttivo rimane in carica se il numero dei suoi membri restanti assicura la maggioranza rispetto al numero dei membri eletti. Il Consiglio Direttivo non è considerato dimissionario se, composto da nove membri, ne rimangono cinque; se composto da undici membri, ne rimangono sei e se, composto da tredici membri, ne rimangono sette.


Art 23.
Il Collegio dei Revisori è costituito da Soci eletti secondo le modalità riportate negli Art. 33-34-35-36. Il Collegio dei Revisori ha il compito di:
a.  Controllare periodicamente la gestione amministrativa in funzione delle attività passate e future del Club
b.  Controllare e ratificare i bilanci preventivi e consuntivi compilati dal Consiglio Direttivo


Art 24.
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.


Art 25.
Nel caso di mancanza di un membro del Collegio dei Revisori, per dimissioni o altri motivi, si provvederà alla sua sostituzione con il primo non eletto della lista. Esaurita la possibilità di sostituzione con candidati in lista il Collegio dei Revisori rimane in carica se il numero dei suoi membri si riduce a due. In caso di ulteriori riduzioni l’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, provvederà alla nomina di Soci ritenuti idonei per tale responsabilità in modo da reintegrare il numero di tre membri.


Art 26.
L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta all’anno.


Art 27.
I Soci, convocati in Assemblea Ordinaria, in Assemblea Straordinaria ed in assemblea annuale, deliberano su tutto quanto riportato all’Art. 14.


Art 28.
Le Assemblee Straordinarie possono essere convocate dal Consiglio Direttivo; le stesse persone possono essere convocate dai Soci quando venga esposta richiesta firmata da almeno un terzo dei Soci aventi diritto.


Art 29.
Possono intervenire in assemblea solo i Soci aventi diritto ed in regola con il pagamento della quota annua.


Art 30.
L’assemblea ha validità in prima convocazione con la presenza della metà dei Soci più uno. L’assemblea si riunisce in seconda convocazione e delibera qualunque sia il numero dei Soci presenti, in giorno diverso dalla prima convocazione e comunque entro ventiquattro ore.


Art 31.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti.


Art 32.
Per approvare o modificare gli articoli dello Statuto è necessaria l’approvazione dei due terzi dei Soci presenti in assemblea. Per deliberare lo scioglimento del Club è necessaria l’approvazione dei tre quarti dei Soci presenti in assemblea. Per queste particolari delibere l’assemblea è valida se è presente in prima convocazione almeno la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione se è presente almeno un terzo dei Soci.


Art 33.
Le elezioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori hanno luogo ogni tre anni e si devono svolgere entro il terzo mese successivo alla scadenza del mandato.


Art 34.
La procedura per lo svolgimento delle elezioni sarà la seguente:
a.  Costituzione del Comitato Elettorale composto da un minimo di tre ad un massimo di  cinque membri che si sono proposti tra i Soci aventi diritto. Sarà compito del Consiglio Direttivo ridurre l’eccedenza o integrare la carenza. I membri del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori dimissionari, e i Soci che intendono candidarsi non possono far parte del Comitato Elettorale.


Art 35.
Mansioni del Comitato Elettorale
a.  Eleggere il Presidente del Comitato Elettorale
b.  Comunicare ai Soci la scadenza per la presentazione delle candidature
c.  Controllare la validità delle candidature presentate
d.  Preparare le schede e comunicare le modalità delle votazioni
e.  Preparare l’elenco dei Soci aventi diritto al voto
f.  Fissare la data delle elezioni
g.  Procedere allo scrutinio e proclamare l’esito delle votazioni


Art 36.
Vengono eletti come membri del Consiglio Direttivo i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a raggiungere il numero di membri previsto dall’Art. 16. Vengono eletti come membri del Collegio dei Revisori i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità di Socio. Ad eguale anzianità di Socio sarà eletto il candidato più anziano di età.


Art 37.
In caso di scioglimento, il patrimonio del Club verrà devoluto ad Enti di beneficenza.


Art 38.
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si demanda alle norme del Codice Civile in materia di associazione ed al Regolamento interno che verrà compilato ed aggiornato dal Consiglio Direttivo in carica.


Art 39.
Se il numero dei Soci è inferiore a cinquanta la struttura organizzativa è così composta:
a.  Il Presidente
b.  Il Vice-Presidente
c.  L’economo
Non vi sono né assemblee né elezioni per nessuna delle tre cariche e ogni decisione in merito all’attività del Club è autogestita.

 

 Scarica il file pdf dello statuto. 

 

 

 
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